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Articoli in "Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)"
Articolo 15, comma 1,2,5 – Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza
1 – Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonche’ di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarita’ di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attivita’ professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
2 – La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato, nonche’ la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell’articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.
5 – Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l’elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all’articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Applicazione art. 14 del D.lgs 33/2013
In applicazione dell’art.14 del D.lgs 33/2013, viste le “linee guida” licenziate da ANAC con delibera 241 del 08/03/2017 in materia di “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali, come modificato dall’art.13 del D.lgs 97/2016”, si pubblicano i seguenti documenti del Dirigente Scolastico dell IC NOVENTA DI PIAVE, prof.ssa Marina DRIGO:
- curriculum vitae
- atto conferimento incarico corrente
- contratto individuale di lavoro
- decreto di Reggenza temporanea del direttore USR Veneto
- modello A relativo all’assunzione di altre cariche o di eventuali altri incarichi
- modello B relativo ai compensi connessi all’assunzione di cariche/incarichi
- modello E relativo agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica
- modello F relativo ai compensi connessi all’assunzione della carica/incarico